Quando un danno arrecato a un immobile vicino o confinante al proprio, va risarcito? Ecco cosa serve sapere, in materia di rapporti di vicinato.
I vicini sono un po’ come i parenti: non si possono scegliere e non sempre ci si trova bene con quelli che si hanno. Per ogni buon rapporto che intercorre con alcuni di essi, vi saranno altre controversie che deriveranno da una convivenza forzosa di stili di vita differenti, separati semplicemente da pochi metri di mura, che poco possono contro la viscerale perdita di pazienza e tolleranza, che un cattivo vicinato può generare.
Ancora peggio se, in una situazione in cui due immobili sono confinanti, magari perché trattasi di due vani di un condominio o di villette a schiera, oltre a tutta la materia delle immissioni, si mette di mezzo anche quella dei danni. Può infatti capitare che, in seguito ad alcuni danni all’interno di un immobile, la responsabilità cada sui vicini, che potrebbero aver prodotto quel risultato per noncuranza. Bisogna capire dunque, come vanno divise le responsabilità.
Nel caso in cui un vostro vicino d’appartamento lamenti di aver subito dei danni, come infiltrazioni, piccoli crolli, crepe sui muri (tutti danni che, nel computo, non devono superare il valore dei 50mila euro), è facile che si rivolga a voi, per ottenere un risarcimento in quanto vi è la probabilità che quei danni siano stati cagionati da qualcosa verificatosi nel vostro appartamento. Ma non sempre bisogna cedere subito.
In casi simili infatti, gioca un ruolo fondamentale accertare su chi far ricadere la responsabilità. Se a volte è più palese di altre, vedasi il caso in cui si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione alle tubature e, per un errore dei muratori o dell’idraulico, si creino perdite che determinano i danni agli appartamenti circostanti, in altri casi la linea non è così netta e vi sarà bisogno di un giudice civile per accertare la responsabilità del fatto, così da capire chi dovrà occuparsi delle spese necessarie per le riparazioni.
Un primo consiglio da seguire, è quello di cercare una mediazione extragiudiziale col vostro vicino, magari attraverso l’intermediazione dell’amministratore di condominio ove presente come figura. Nel farlo, assicuratevi di affidarvi a mezzi tracciabili, siano queste e-mail o servizi di messaggistica istantanea di cui si può tenere traccia. Legalmente, per la richiesta di un rimborso, verrà sempre tirato in ballo l’art 2051 del Codice Civile, che recita:”Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Se le cose vanno come dovrebbero, chi pretende il risarcimento si ritroverà a dover accertare un nesso di causa-effetto secondo cui, a una vostra condotta noncurante, è seguito il danno. Senza questa certezza, il risarcimento potrebbe spettare al condominio e non a voi.
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